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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

Scheda del servizio

La SCIA è uno titolo abilitativo edilizio previsto dagli art. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

La presentazione della SCIA non comporta da parte degli uffici comunali preposti il rilascio di alcun titolo autorizzativo. La stessa SCIA divenuta efficace nei termini di legge costituisce titolo abilitativo edilizio, mentre il professionista (tecnico abilitato) asseverante la SCIA agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 del codice penale e in caso di false attestazioni è punibile ai sensi dell'art. 481 dello stesso codice, assumendosene le relative responsabilità.


NB. La presentazione della SCIA deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma (Sportello Unico Edilizia - SUE), presente sul sito istituzionale, compilando online il relativo modello presente al seguente link clicca qui per accedere,

Chi può presentarla
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Sono soggetti a SCIA:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
e) le varianti a permessi di costruire, presentate a fine lavori, che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Sono inoltre assoggettabili a SCIA in alternativa al permesso di costruire:
f) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
g) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
h) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Per ulteriori informazioni riguardanti:
-Descrizione del procedimento
-Costi (Diritti di segreteria - contributo di costruzione)

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Edilizia Residenziale
Area Settore Tecnico
Responsabile arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento)
Referente
Personale geom. Patrizia Peraldo (riceve su appuntamento)
geom. Elisa Ramella Benna (riceve su appuntamento)
geom. Andrea Squaiella (riceve su appuntamento)
Indirizzo Via Milano, 234
Telefono 015512041 interno 4
015 0155093 (Peraldo)
015 3353032 (Ramella Benna)
015 3354053 (Squaiella)
Email listaurbanistica@vigliano.info
PEC certificata@pec.vigliano.info
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 09:00-12:00
Martedì 09:00-12:00
Mercoledì 09:00 - 12:00, 14:15 - 16: 00
Giovedì 09:00 - 12:00, 14:15 - 16: 00
Venerdì 09:00-12:00

Regolamenti

Regolamento edilizio
In vigore, unitamente agli allegati, dal 29-10-2018.
Nell'allegato 5 sono riportati i parametri e gli indici del vecchio regolamento che restano in vigore e che devono essere utilizzati nei progetti edilizi, mentre i parametri e gli indici presenti nella parte prima, Capo I, del nuovo regolamento, non devono essere applicati; restano “congelati” fino all'adeguamento del Piano Regolatore Comunale.
Allegati 3 e 4 consultabili in formato cartaceo presso il servizio urbanistico.
0_REC_12- sett-2018[.pdf 1,01 Mb - 06/02/2020]
ALLEGATO-1-Rel-Illus_ set-2018[.pdf 1,42 Mb - 06/02/2020]
ALLEGATO-2-Ricognizione-norme [.pdf 655,84 Kb - 06/02/2020]
ALLEGATO-3-Villaggi Trossi e Rivetti [.pdf 278,81 Kb - 06/02/2020]
ALLEGATO_4-Catalogo Manufatti Storici[.pdf 393,21 Kb - 06/02/2020]
ALLEGATO_5-Parametri_Indici [.pdf 1,02 Mb - 06/02/2020]

Ultimo aggiornamento pagina: 27/03/2020 10:59:36

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